Art. 2.
(Modalità dell'informazione e della consultazione).

      1. L'informazione e la consultazione devono essere garantite in tempo utile, secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi e dalla contrattazione collettiva vigenti. L'informazione deve essere fornita dal datore di lavoro in tempi e con modalità tali da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a un esame adeguato e di formulare, se necessario, un parere da esaminare in sede di consultazione.
      2. La consultazione avviene:

          a) garantendo che la data stabilita, le modalità di svolgimento e gli argomenti trattati siano adeguati all'oggetto della consultazione;

          b) al livello competente di direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;

          c) sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore di lavoro, in

 

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relazione all'importanza dell'argomento trattato;

          d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere uno o più incontri con il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere;

          e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro.